Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si prefigge di dare una risposta durevole e sistematica a varie esigenze, pratiche e di principio, che si sono con tutta evidenza manifestate nel corso degli ultimi anni, in relazione a un aspetto quanto mai delicato della procedura penale: quello dell'applicazione delle misure cautelari coercitive e degli strumenti di garanzia e di riesame che possono essere attivati nei confronti dei provvedimenti adottati.
      Molte sono, invero, le istanze che salgono all'attenzione del legislatore. Ma in questa sede, per una considerazione di priorità, si intende farsi carico in particolare di alcune esigenze, alle quali sembra di poter fornire ragionevole e funzionale soluzione.
      La prima e più importante è quella di allontanare la sede giudiziaria del riesame da quella in cui vengono emesse le ordinanze per misure coercitive. Sono evidentissimi i motivi di opportunità che suggeriscono questa scelta, dovendosi fugare e prevenire qualsiasi sospetto di influenza o condizionamento ambientale delle decisioni, chiamate a verificare in riesame quanto viene stabilito specialmente in fatto di libertà personale. La seconda esigenza è quella di ristabilire il principio delle pari dignità e potestà sub lege di tutti i tribunali della Repubblica; principio che - volendo essere sinceri - è stato violato più volte, con esiti molto negativi sul piano pratico, anche a voler prescindere da pur inquietanti quesiti di carattere costituzionale. Una terza esigenza, ancora, è quella di non accentrare ulteriormente competenze ed incombenze in capo ai tribunali dei capoluoghi distrettuali, dei quali è vano ed insincero lamentare l'ingolfamento, se poi non si fa nulla per decongestionarli; al contrario ci si avvita nella perniciosa spirale di accumulo di competenze e richiesta inarrestabile di nuovo personale, a scapito magari delle decine di tribunali che non hanno sede nei capoluoghi, ma proprio per questo possono assicurare al territorio un servizio più pronto ed accessibile. Infine, un'altra esigenza

 

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risulta quella di non confondere i due livelli, del riesame e dell'appello, né indurre nei medesimi quegli elementi di influenza e condizionamento che, a loro volta, sembrano al momento francamente inevitabili.
      A queste esigenze - ma potremmo dire anche ad altre - abbiamo ritenuto di soccorrere in sintesi, ponendo in capo a tutti i tribunali della Repubblica la potestà di svolgere funzione di riesame, corrispondentemente all'assoggettamento di tutti i tribunali al riesame di altro analogo organo collegiale. Abbiamo concepito un meccanismo, in definitiva, molto semplice e in ogni caso caratterizzato da assoluta pre-determinazione, adottando una tabella di competenza, così come è stata definita, «circolare», il cui tipo è stato già attivato con la legge 2 dicembre 1998, n. 420, per i processi riguardanti i magistrati, per i quali appariva opportuno e necessario trasferire la competenza ad altro distretto finitimo. Qualcosa di assolutamente analogo a quanto fu fatto allora per i distretti, può benissimo esser qui fatto per i circondari.
      Il meccanismo proposto, nel quale la «circolarità» si realizza comunque all'interno di ciascun distretto di corte d'appello, contempera l'elemento della garanzia e dell'attendibilità con quello della accessibile territorialità, in quasi tutti i casi avvicinando agli operatori e alle parti la sede di trattazione del riesame o, al limite, mantenendola ugualmente distale, ma con reciproca e migliore redistribuzione di funzioni e competenze.
      Ecco dunque che all'articolo 1 viene stabilita la nuova regola che, modificando il comma 7 dell'articolo 309 del codice di procedura penale, pone la competenza in capo al tribunale situato nel capoluogo di circondario che la stessa legge individuerà sul piano attuativo.
      L'articolo 2 provvede, appunto, all'attuazione pratica della regola generale, inserendo un apposito articolo nelle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. L'articolo 3, conseguente all'articolo 2, adotta la tabella che assegna, in dettaglio, a ciascuna sede di tribunale la competenza del riesame sulle ordinanze rese dai giudici di un altro pre-determinato circondario di tribunale.
      Ci premuriamo di precisare fin d'ora che, in sede di approfondimento, la tabella - una volta accettati il criterio e il meccanismo - ben potrà essere emendata quanto agli abbinamenti delle sedi giudiziarie. Infatti, i sottoscritti proponenti, sospinti dall'urgenza della presentazione in riferimento all'imminente apertura del confronto parlamentare sui temi della giustizia, si sono avvalsi di una visione geografica e funzionale oggettiva nelle intenzioni, ma verosimilmente criticabile in talune delle singole articolazioni territoriali.
      Ci siamo anche posto il quesito se per la materia che ci occupa potesse trovare applicazione l'obiezione formulata per altre materie - ma in verità superata o ritenuta rimediabile - e cioè che i numerosi affari provenienti da una grande sede giudiziaria, in qualche caso, andrebbero a gravare sedi finitime di dimensione limitate. Potremmo limitarci ad osservare che proprio i sostenitori dell'accentramento giudiziario - i quali insistono nell'affermare, sebbene a torto, che i piccoli uffici giudiziari non sfruttano con proporzionato carico il lavoro delle singole unità magistratuali addette - offrono una risposta: come dire che se le grandi sedi sono troppo cariche e quelle piccole lo sono troppo poco, del tutto salutare risulterà un «travaso». Ma vale piuttosto osservare che, sulla base di un agevole monitoraggio tecnico e statistico degli affari da trattare in via di riesame, ben potrà appurarsi se sia necessario destinare qualche ulteriore unità all'organico della sede più piccola «ricevente» le istanze di riesame dalla finitima grande sede, se del caso con corrispondenti diminuzioni delle grandi sedi che vengono sgravate di parte del lavoro penale.
      Con ogni doverosa apertura verso i contributi migliorativi che gli onorevoli colleghi vorranno offrire, riteniamo buon interesse della giustizia che la presente proposta di legge possa essere sollecitamente esaminata ed approvata.
 

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